Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 nov 1987
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1987. Per la Commissione Stanley CLINTON DAVIS Membro della Commissione (1) GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10. (3) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1. ALLEGATO I metodi di prova descritti servono alla determinazione di alcune proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche enumerate nell'allegato VIII della direttiva 79/831/CEE del Consiglio. Sono descritti i metodi di prova adatti al livello 1 e al livello 2 dell'allegato VIII, ma le prove non sono suddivise in funzione dei diversi livelli.
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