Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 nov 1987
Gli Stati membri adottano e pubblicano, anteriormente al 31 dicembre 1988, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le presenti disposizioni entro e non oltre il 30 giugno 1989.
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