Art. 9

Art. 9

In vigore dal 9 nov 1987
1. Se uno Stato membro esige dai propri cittadini requisiti di capacità finanziaria comprovati da un attestato, esso considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche dello Stato d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale Stato, come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio. 2. Se uno Stato membro esige dai propri cittadini determinati requisiti di capacità finanziaria la prova dei quali non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, esso accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente dello Stato di origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospite. Articolo 10 Gli si applicano altresì ai cittadini degli Stati membri i quali devono, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitare a titolo di lavoratori subordinati le attività di cui all' della presente direttiva. CAPITOLO IV Disposizioni finali
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