Art. 8

Art. 8

In vigore dal 9 nov 1987
1. Se uno Stato membro ospite esige dai propri cittadini requisiti di onorabilità o di mancanza di fallimento, esso accetta, come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, la presentazione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 2. Se uno Stato membro esige dai propri cittadini determinati requisiti di onorabilità, la prova dei quali non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, esso accetta, come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Detti attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospite. 3. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 1 e 2 non è rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio dello Stato di origine o di provenienza, il quale rilascerà un attestato di autentificazione di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso Stato. 4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere di data anteriore a tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3.
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