Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 1987
La presente direttiva non si applica alle persone fisiche o alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non è superiore a 200 tonnellate metriche. Gli Stati membri possono diminuire il minimo sopra riportato per la totalità o per una parte dei trasporti o per determinate categorie di trasporti. La direttiva non si applica neppure alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti. CAPITOLO II Condizioni d'accesso alla professione
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