Art. 11

Art. 11

In vigore dal 9 nov 1987
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi garantiscono che la prima verifica delle competenze di cui all' avrà luogo anteriormente al 1o luglio 1990. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:540:oj#art-11