Art. 9
In vigore dal 25 giu 1987
1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispo- sitivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato IX.
Tuttavia gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, imporre restrizioni all'impiego locale dei trattori di cui alla presente direttiva, ove sia richiesto da motiv di sicurezza a causa delle specificità di taluni terreni o colutre. Gli Stati membri informano la Commissione di tali restrizioni,
prima di applicarle, precisando i motivi alla base delle misure.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.
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