Art. 6

Art. 6

In vigore dal 25 giu 1987
1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali, quando la non conformità è grave e ripetuta, possono giungere fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità attuano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità. 2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE nonché i motivi di tale misura.
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