Art. 10

Art. 10

In vigore dal 25 giu 1987
1. Ai fini dell'omologazione CEE, qualsiasi trattore di cui all' deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore. 2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione montato posteriormente, deve rispondere alle prescrizioni o degli allegati da I a V della presente direttiva, o della direttiva 77/536/CEE, o della direttiva 79/622/CEE.
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