Art. 7

Art. 7

In vigore dal 22 giu 1987
Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversia, l'assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l'ufficio di liquidazione sinistri deve informare l'assicurato: - del diritto di cui all', - della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'.
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