Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 giu 1987
1. Ogni Stato membro può esonerare l'assicurazione tutela giudiziaria dall'applicazione dell', paragrafo 1 qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione è limitata alle cause risultanti dall'utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione; b) l'assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire un caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale; c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria né l'assicuratore dell'assistenza coprono il ramo responsabilità; d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti. 2. L'esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell', paragrafo 2.
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