Art. 4
1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:
In vigore dal 22 giu 1987
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell'assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l'assicurato è libero di scegliere;
b) l'assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.
2. Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (1).
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