Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 giu 1987
1. La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente. 2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le imprese stabilite nel suo territorio adottino, in base all'opzione imposta dallo Stato membro o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno una delle seguenti soluzioni alternative: a) l'impresa deve garantire che nessun membro del personale che si occupi della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un'attività analoga: - se l'impresa è multirami, in un altro ramo da questa esercitato, - indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, in un'altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed eserciti uno o più altri rami della direttiva 73/239/CEE; b) l'impresa deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un'impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui al paragrafo 1. Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che pratica l'assicurazione di uno o più altri rami di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, i membri del personale di detta impresa che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un'analoga attività nell'altra impresa. Gli Stati membri possono inoltre imporre gli stessi requisiti ai membri dell'organo di direzione; c) l'impresa deve prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie. 3. Qualunque sia l'opzione prescelta, l'interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente direttiva.
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