Art. 2
In vigore dal 22 giu 1987
1. La presente direttiva si applica all'assicurazione tutela giudiziaria. Quest'ultima consiste nell'impegnarsi, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:
- di ottenere un risarcimento del danno subito dall'assicurato, mediante composizione amichevole o in un procedimento civile o penale,
- di difendere o rappresentare l'assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.
2. Tuttavia la presente direttiva non si applica:
- all'assicurazione tutela giudiziaria quando quest'ultima concerne controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione,
- all'attività esercitata dall'assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, laddove tale attività sia esercitata contemporaneamente nel suo interesse a titolo della medesima copertura,
- se uno Stato membro lo desidera, all'attività di tutela giudiziaria svolta dall'assicuratore dell'assistenza qualora tale attività sia esercitata in uno Stato diverso da quello in cui l'assicurato risiede abitualmente e costituisca parte di un contratto che riguarda soltanto l'assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente. In tal caso, il contratto dovrà indicare distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla frase precedente ed è accessoria all'assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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