Art. 10

Art. 10

In vigore dal 22 giu 1987
Gli Stati membri prendono, prima del 1o gennaio 1990, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali misure al più tardi il 1o luglio 1990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:344:oj#art-10