Art. 6

Art. 6

In vigore dal 18 giu 1987
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di tre anni per conformarvisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:328:oj#art-6