Art. 6
In vigore dal 18 giu 1987
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di tre anni per conformarvisi.
Storico versioni
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