Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 giu 1987
Gli Stati membri vigilano affinché — fatte salve le norme di polizia sanitaria — non venga vietata, limitata o ostacolata l'ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura nonché l'ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura.
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