Art. 3
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 14 gen 1987
1) All', paragrafo 1, lettera A, i termini « esclusi Zea mays convar. microsperma (Koern) e Zea mays convar. saccharata (Koern) » sono sostituiti da « (partim) ».
2) Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, dopo i termini « le colture di » sono inseriti i termini « Oryza sativa ».
3) Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:
« D. Oryza sativa:
il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:
- 0 per la produzione di sementi di base,
- 1 per 50 m2 per la produzione di sementi certificate ».
4) Nell'allegato II, punto 2 A, quinta colonna della tabella, le cifre « 2 », « 5 », e « 10 » sono sostituite rispettivamente da « 1 », « 3 » e « 5 ».
5) Nell'allegato III, seconda colonna della tabella, la cifra « 20 » è sostituita da « 25 » in entrambi i casi in cui vi figura.
6) Nell'allegato III, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente:
« Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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