Art. 3 · La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

Art. 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 14 gen 1987
1) All', paragrafo 1, lettera A, i termini « esclusi Zea mays convar. microsperma (Koern) e Zea mays convar. saccharata (Koern) » sono sostituiti da « (partim) ». 2) Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, dopo i termini « le colture di » sono inseriti i termini « Oryza sativa ». 3) Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente: « D. Oryza sativa: il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: - 0 per la produzione di sementi di base, - 1 per 50 m2 per la produzione di sementi certificate ». 4) Nell'allegato II, punto 2 A, quinta colonna della tabella, le cifre « 2 », « 5 », e « 10 » sono sostituite rispettivamente da « 1 », « 3 » e « 5 ». 5) Nell'allegato III, seconda colonna della tabella, la cifra « 20 » è sostituita da « 25 » in entrambi i casi in cui vi figura. 6) Nell'allegato III, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: « Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».
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