Art. 2
All'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE il primo comma diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:
In vigore dal 30 dic 1986
« 2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materia prima destinata all'industria di trasformazione farmaceutica, in provenienza dai paesi terzi che figurano nell'elenco fissato in applicazione dell', paragrafo 1, e che non sono soggetti a divieto.
Le condizioni generali da osservare per dette importazioni sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.
Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 29, ad importare dette materie prime in provenienza da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al primo comma, a condizioni che tengano conto della situazione sanitaria specifica del paese terzo in questione.
Le condizioni relative a dette importazioni, stabilite secondo le procedure di cui al secondo e al terzo comma, non possono in nessun caso essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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