Art. 1
All'articolo 3 della direttiva 72/461/CEE è aggiunta la seguente lettera:
In vigore dal 30 dic 1986
« d) Tuttavia, fatte salve le lettere a), b) e c), ma in deroga all'articolo 8 bis, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri, mediante autorizzazione concessa dalle rispettive autorità veterinarie, hanno la facoltà di autorizzare l'introduzione nel loro territorio di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materia prima destinata all'industria di trasformazione farmaceutica.
Questa autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle disposizioni concernenti l'identità della suddetta materia, l'imballaggio e le condizioni di trasporto, di magazzinaggio, di movimentazione e di trasformazione, nonché di quelle
concernenti l'eliminazione dell'imballaggio, della confezione e dei residui della trasformazione, al fine di eliminare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per quella degli animali. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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