Art. 8

Art. 8

In vigore dal 22 dic 1986
Quando, dai controlli di cui all', risulta che un carrello semovente di movimentazione non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, lo Stato membro prende gli opportuni provvedimenti segnatamente per : -vietarne l'immissione sul mercato, -vietarne l'utilizzazione, -ordinarne il ritiro dal mercato. Qualora la mancata osservanza derivi da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie dei carrelli il quale pregiudichi la sicurezza, lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti presi. Tali misure sono revocate allorché viene fornita la prova che il carrello è conforme alle prescrizioni della direttiva.
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