Art. 8
In vigore dal 22 dic 1986
Quando, dai controlli di cui all', risulta che un carrello semovente di movimentazione non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, lo Stato membro prende gli opportuni provvedimenti segnatamente per :
-vietarne l'immissione sul mercato,
-vietarne l'utilizzazione,
-ordinarne il ritiro dal mercato.
Qualora la mancata osservanza derivi da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie dei carrelli il quale pregiudichi la sicurezza, lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti presi.
Tali misure sono revocate allorché viene fornita la prova che il carrello è conforme alle prescrizioni della direttiva.
Storico versioni
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