Art. 5
In vigore dal 22 dic 1986
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rilascia il certificato di conformità e appone il marchio di conformità previsti nell' se è in grado di provare :
-che dispone dei mezzi necessari all'esecuzione delle prove di cui all'allegato I e, se del caso,
-che fa eseguire le prove di cui all'allegato I, che non realizza egli stesso, da uno o più organismi autorizzati a tal fine dallo Stato membro.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro tutti i documenti comprovanti che le prove di cui all'allegato I sono state realizzate e che i requisiti tecnici sono tati rispettati.
3. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione :
-l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire le prove di cui al presente articolo ;
-ogni successiva modifica di questo elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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