Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 dic 1986
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rilascia il certificato di conformità e appone il marchio di conformità previsti nell' se è in grado di provare : -che dispone dei mezzi necessari all'esecuzione delle prove di cui all'allegato I e, se del caso, -che fa eseguire le prove di cui all'allegato I, che non realizza egli stesso, da uno o più organismi autorizzati a tal fine dallo Stato membro. 2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro tutti i documenti comprovanti che le prove di cui all'allegato I sono state realizzate e che i requisiti tecnici sono tati rispettati. 3. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione : -l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire le prove di cui al presente articolo ; -ogni successiva modifica di questo elenco.
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