Art. 12
In vigore dal 22 dic 1986
1. Gli Stati membri, pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1989 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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