Art. 11

Art. 11

In vigore dal 22 dic 1986
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere - nell'osservanza del trattato - i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione degli apparecchi in questione, a condizione che non vengano apportate modifiche a detti apparecchi rispetto alle specificazioni della direttiva.
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