Art. 10
In vigore dal 22 dic 1986
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato I della direttiva, ad eccezione dei punti 9.12.1.1 e 9.12.1.2, sono decise secondo la procedura stabilita all'articolo 22 della direttiva 84/528/CEE.
Sono parimenti adottati secondo la suddetta procedura i metodi di prova e di esame e il relativo adeguamento al progresso tecnico.
La procedura prevista all'articolo 23 della direttiva 84/528/CEE è applicabile all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:663:oj#art-10