Art. 1
In vigore dal 22 dic 1986
1. La presente direttiva si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10 000 kg e ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20 000 N.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, ad eccezione di quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare od accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimità del carrello o da un operatore seduto ad un posto di guida fissato al telaio o sollevabile, appositamente allestito.
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