Art. 7
In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione presenterà al Consiglio una proposta intesa a stabilire i livelli sonori ammissibili di cui all', paragrafo 1, lettera b), in base al metodo di misurazione da adottare conformemente all', primo trattino, nonché a determinare le condizioni per un'eventuale proroga degli attestati di certificazione CEE e per la loro validità, contemplate all', paragrafo 4, al più presto e al massimo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. I livelli sonori ammissibili devono essere stabiliti in modo che l'incidenza sull'ambiente sia ridotta di circa 3 dB secondo le categorie di potenza e i tipi di macchine, misurata secondo il metodo di misurazione di funzionamento stazionario.
Il Consiglio delibera sulla proposta entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione al Consiglio, in conformità con le disposizioni del trattato.
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