Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 dic 1986
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare, nel rispetto del trattato e in particolare dei suoi articoli da 30 a 36, il livello di rumore percepito al posto di guida delle macchine di « movimento-terra » purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le macchine di « movimento-terra » conformi alla presente direttiva a specificazioni in materia di livello sonoro diverse, ai sensi dell'allegato I della direttiva.
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