Art. 7

Art. 7

In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. C 293 del 5. 11. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 152. (3) GU n. C 160 dell'1. 7. 1985, pag. 18. (4) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13. (5) GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. (1) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. (2) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale. (1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. ALLEGATO ELENCO DEI MEDICINALI DI ALTA TECNOLOGIA A. Medicinali derivati dai seguenti processi biotecnologici: - Tecnologia del DNA ricombinante; - Espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi; - Metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali. B. Altri medicinali di alta tecnologia - Altri procedimenti biotecnologici che, a parere dell'autorità competente, costituiscono un'importante innovazione; - Medicinali somministrati con nuovi sistemi che, a parere dell'autorità competente, costituiscono un'importante innovazione; - Medicinali contenenti una nuova sostanza o un'indicazione completamente nuova che, a parere dell'autorità competente, è di rilevante interesse terapeutico; - Nuovi medicinali a base di radioisotopi che, a parere dell'autorità competente, sono di rilevante interesse terapeutico; - Medicinali la cui produzione si avvale di procedimenti che, a parere dell'autorità competente, segnano un importante progresso tecnico, quale l'elettroforesi bidimensionale in condizioni di microgravità.
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