Art. 4
In vigore dal 22 dic 1986
1. Qualora sia adito in merito a problemi concernenti una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, il comitato esprime il proprio parere trenta giorni prima della scadenza dei termini di cui, a seconda dei casi, all' della direttiva 65/65/CEE e all', lettera c), della direttiva 75/319/CEE, oppure all'articolo 8 e all'articolo 9, punto 3, della direttiva 81/851/CEE. A tal fine, lo Stato membro che ha consultato il comitato lo informa senza indugio della proroga, dell'inizio e della fine della sospensione dei termini in questione.
2. Qualora sia adito in merito ad un progetto di sospensione o di revoca di un'autorizzazione, il comitato fissa il termine adeguato per esprimere il proprio parere motivato in funzione delle esigenze della salvaguardia della salute pubblica. Nondimeno, in caso di urgenza, gli Stati membri possono sospendere, senza attendere il parere del comitato, l'autorizzazione all'immissione in commercio in questione, a condizione di informarne senza indugio il comitato indicando i motivi della sospensione e giustificando l'urgenza di tale misura.
3. Il comitato comunica senza indugio allo Stato membro interessato ed al responsabile dell'immissione in commercio il proprio parere e, all'occorrenza, le opinioni divergenti espresse da taluni dei propri membri.
4. Lo Stato membro in questione si proncuncia sul seguito da riservare al parere del comitato entro un termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla ricenzione della comunicazione di cui al paragrafo 3 e comunica senza indugio la sua decisione al comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:22:oj#art-4