Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. C 293 del 5. 11. 1984, pag. 8. (2) GU n. C 36 del 17. 2. 1986, pag. 152. (3) GU n. C 160 dell'1. 7. 1985, pag. 18. (4) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. (5) GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1. (7) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.
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