Art. 8

Art. 8

In vigore dal 22 dic 1986
1. Salve le disposizioni della direttiva 84/360/CEE (1) e dell', paragrafo 1, della presente direttiva, qualora gli oli usati siano utilizzati come combustibile, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto non provochi nessun inquinamento apprezzabile dell'aria, in particolare mediante l'emissione di sostanze elencate nell'allegato. A tal fine: a) gli Stati membri si accertano che nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza termica assorbita pari ad almeno 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (PCI) siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato. Gli Stati membri possono in qualunque momento fissare valori limite più rigorosi di quelli indicati nell'allegato. Essi possono altresì fissare valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati nell'allegato; b) gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per assicurare che la combustione di oli usati in impianti aventi una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore (PCI) sia soggetta ad un adeguato controllo. Essi comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate. 2. Gli Stati membri si assicurano inoltre che: a) i rifiuti della combustione degli oli usati siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE; b) gli oli usati utilizzati come combustibile non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all', lettera b), della direttiva 78/319/CEE e non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori a 50 ppm. 3. Il rispetto dei valori limite figuranti in allegato può alternativamente essere assicurato mediante un sistema appropriato di controllo preventivo delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli oli usati o nelle miscele di oli usati e di altri combustibili liquidi destinate alla combustione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto. Nel caso di impianti in cui emissioni di sostanze elencate nell'allegato possono derivare addizionalmente dal riscaldamento dei prodotti, gli Stati membri assicurano mediante un sistema di controllo prestabilito che la proporzione di tali sostanze derivante dalla combustione degli oli usati non superi i valori limite fissati nell'allegato. (1) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20. »; 2) l' diventa articolo 9; 3) gli sono soppressi; 4) è aggiunto l'articolo seguente: « Articolo 10 1. Al momento dell'immagazzinamento e della raccolta, i detentori e le imprese di raccolta non devono mescolare oli usati con PCB e PCT ai sensi della direttiva 76/403/CEE (1) né con rifiuti tossici e pericolosi ai sensi della direttiva 78/319/CEE. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, le disposizioni della direttiva 76/403/CEE si applicano agli oli usati contenenti oltre 50 ppm di PCB/PCT. Gli Stati membri adottano inoltre le speciali misure tecniche necessarie ad assicurare che gli oli usati contenenti PCB/PCT siano eliminati senza danni evitabili per l'uomo e l'ambiente. 3. La rigenerazione degli oli usati contenenti PCB o PCT può essere consentita se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i PCB o i PCT oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano PCB/PCT oltre un limite massimo che non può comunque superare 50 ppm. 4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione previa consultazione del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 78/319/CEE. 5. Gli oli usati contaminati da sostanze che rientrano nella definizione di rifiuti tossici e nocivi di cui all', lettera b), della direttiva 78/319/CEE devono essere eliminati conformemente alle disposizioni di tale direttiva. (1) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41. »; 5) l'articolo 10 diventa articolo 11; 6) l'articolo 11 diventa articolo 12 ed è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 Ogni impresa che raccoglie, detiene e/o elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, qualsiasi informazione in ordine alla raccolta e/o all'eliminazione di oli usati oppure dei loro rifiuti. »; 7) l'articolo 12 diventa articolo 13 ed è sostituito dal testo seguente: « Articolo 13 1. Le imprese di cui all' sono sottoposte a controlli periodici ad opera dello Stato membro, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione. 2. Le autorità competenti seguono l'evoluzione dello stato della tecnica e/o dell'ambiente al fine di sottoporre a revisione, se del caso, l'autorizzazione concessa ad un'impresa in conformità della presente direttiva. »; 8) gli articoli 13 e 14 diventano rispettivamente gli articoli 14 e 15; 9) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 16 Gli Stati membri possono adottare, nell'osservanza delle disposizioni del trattato, misure di protezione dell'ambiente più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. Tali misure possono anche includere, alle stesse condizioni, il divieto di combustione degli oli usati. »; 10) gli articoli 15 e 16 diventano rispettivamente gli articoli 17 e 18; 11) è aggiunto l'allegato della presente direttiva.
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