Art. 6
In vigore dal 22 dic 1986
1. In osservanza delle misure adottate a norma dell', le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione. Ove necessario, quest'ultima è concessa previo esame degli impianti.
2. Salve restando le condizioni previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie con riferimento ad un obiettivo diverso da quello considerato dalla presente direttiva, l'autorizzazione può essere concessa alle imprese che effettuano la rigenerazione degli oli usati o li utilizzano come combustibile soltanto qualora l'autorità competente si sia accertata che sono state adottate tutte le adeguate misure di protezione della salute e dell'ambiente, compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi.
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