Art. 4 · Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati:

Art. 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati:

In vigore dal 22 dic 1986
a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano affetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati; c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissate dalle disposizioni vigenti.
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