Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1986
1. Nei suoi rapporti con l'agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona fede. 2. In particolare, il preponente deve: a) mettere a disposizione dell'agente commerciale la documentazione necessaria relativa alle merci in questione; b) procurare all'agente commerciale le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto di agenzia, in particolare avvertire l'agente commerciale entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi. 3. Il preponente deve inoltre informare l'agente commerciale entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:653:oj#art-4