Art. 2
1. La presente direttiva non si applica:
In vigore dal 18 dic 1986
- agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,
- agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell'ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,
- all'organismo conosciuto sotto il nome «Crown Agents for Overseas Governments and Administrations», quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai «Crown Agents», o alle sue filiali.
2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro.
CAPITOLO II
Diretti e obblighi
Storico versioni
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