Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. C 265 del 21. 10. 1986, pag. 10. (2) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10. (4) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 32.
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