Art. 2
1. A decorrere dal 1o ottobre 1988:
In vigore dal 18 dic 1986
- negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli formano oggetto di un'omologazione nazionale, le prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 78/1015/CEE sono applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali ai fini del rilascio di una omologazione nazionale su domanda del costruttore o del suo mandatario;
- negli Stati membri in cui i motocicli o talune categorie di motocicli non formano oggetto di un'omologazione nazionale, l'immatricolazione non può essere rifiutata e la vendita, la messa in circolazione o l'uso di tali motocicli non possono essere vietati per il fatto che siano state osservate, anziché le corrispondenti prescrizioni nazionali, le prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 78/1015/CEE.
2. A decorrere dalle date fissate nella tabella che figura al punto 2.1.1 dell'allegato I per l'omologazione nazionale delle tre categorie di motocicli:
- gli Stati membri non possono più rilasciare il certificato di cui all', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/1015/CEE per un tipo di motociclo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla suddetta direttiva;
- gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di motociclo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla direttiva 78/1015/CEE.
3. Due anni dopo le date di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di nuovi motocicli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alla direttiva 78/1015/CEE.
Questo termine è tuttavia ridotto ad un anno per i nuovi motocicli della categoria 2 per quanto concerne l'osservanza del valore limite previsto per la prima tappa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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