Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente M. JOPLING (1) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31. (2) GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 22.
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