Art. 2
In vigore dal 18 dic 1986
All'atto della consegna dei risultati delle prove i laboratori di cui all' devono certificare che le prove sono state effettuate conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio di cui al suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:18:oj#art-2