Art. 7
1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti esclusivi di cui all'articolo 2 sorgano
In vigore dal 16 dic 1986
a) qualora la registrazione sia la condizione per ottenere i diritti esclusivi in conformità dell', alla prima delle date seguenti:
i) la data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
ii) la data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione, oppure
b) al momento del primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo;
c) al momento della prima fissazione o codificazione della topografia.
2. Se i diritti esclusivi sorgono in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri stabiliscono, per il periodo anteriore al sorgere di tali diritti, mezzi giuridici a favore delle persone aventi diritto alla tutela conformemente alla presente direttiva, le quali possano provare che altre persone abbiano con la frode riprodotto, sfruttato commercialmente oppure importato a questo scopo una topografia. Il presente paragrafo non pregiudica i mezzi giuridici disponibili per assicurare il rispetto dei diritti esclusivi accordati conformemente all'.
3. I diritti esclusivi si estinguono dieci anni dopo la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo ovvero qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, dieci anni dopo la prima delle date seguenti:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
4. Qualora una topografia non sia stata sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo entro quindici anni dalla sua prima fissazione o codificazione, i diritti esclusivi esistenti ai sensi dell', paragrafo 1, si estinguono e non possono sorgere nuovi diritti esclusivi a meno che durante questo periodo non sia stata presentata una domanda di registrazione nella debita forma negli Stati membri in cui la registrazione è una condizione per il sorgere e il perdurare di diritti esclusivi.
Storico versioni
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