Art. 3
In vigore dal 16 dic 1986
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 beneficiano del diritto alla tutela le persone creatrici di topografie di prodotti a semiconduttori.
2. Gli Stati membri possono disporre che:
a) nel caso di una topografia creata nel quadro di un lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetti al datore di lavoro del creatore salvo disposizioni contrarie nel contratto di lavoro;
b) nel caso di una topografia creata in virtù di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetti alla parte del contratto la quale abbia commissionato la topografia, salvo disposizioni contrarie del contratto.
3. a) Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, il diritto alla tutela spetta alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro.
b) Ove gli Stati membri adottino disposizioni in conformità del paragrafo 2, il diritto alla tutela spetta:
i) alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro;
ii) alle società e altre persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed affettivo nel territorio di uno Stato membro.
4. Qualora non esista un diritto alla tutela ai sensi di altre disposizioni del presente articolo, il diritto alla tutela spetta anche alle persone di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che
a) per prime hanno sfruttato commercialmente all'interno di uno Stato membro una topografia non ancora utilizzata commercialmente altrove nel mondo e
b) hanno avuto l'autorizzazione esclusiva di sfruttare commercialmente la topografia nella Comunità dalla persona titolare del diritto di disporne.
5. Il diritto alla tutela spetta anche agli aventi causa delle persone indicate ai paragrafi da 1 a 4.
6. Fatto salvo il paragrafo 7, gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi o intese con Stati terzi, nonché convenzioni multilaterali concernenti la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni contenute nella presente direttiva.
7. Gli Stati membri possono avviare negoziati con Stati terzi allo scopo di estendere il diritto di tutela alle persone che non ne beneficiano ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri che avviano tali negoziati ne informano la Commissione.
Lo Stato membro che desidera estendere la tutela alle persone che altrimenti non beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della presente direttiva oppure che desidera concludere un accordo o un'intesa per l'estensione della tutela con uno Stato non membro ne dà notifica alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Lo Stato membro tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un mese dalla data di notifica alla Commissione. Tuttavia, se durante questo periodo la Commissione notifica allo Stato membro interessato la propria intenzione di presentare al Consiglio una proposta perché tutti gli Stati membri estendano la tutela alle persone o allo Stato terzo interessato, lo Stato membro in questione tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un periodo di due mesi dalla data della notifica dello Stato membro.
Qualora, anteriormente alla scadenza di questo periodo di due mesi, la Commissione presenti una siffatta proposta al Consiglio, lo Stato membro tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un ulteriore periodo di quattro mesi dalla data in cui la proposta è stata presentata.
In mancanza di una notifica o di una proposta della Commissione, oppure di una decisione del Consiglio entro i termini sopra prescritti, lo Stato membro può estendere la tutela o concludere l'accordo o intesa.
La proposta della Commissione sull'estensione della tutela, a prescindere dal fatto che sia stata presentata o meno in seguito alla notifica di uno Stato membro conformemente ai paragrafi precedenti, è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
La decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione non impedisce ad uno Stato membro di estendere la tutela a persone diverse da quelle che ne beneficiano in tutti gli Stati membri, qualora esse siano incluse nelle proposte di estensione, accordo o intesa notificate, salvo diversa decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata.
8. Le proposte della Commissione e le decisioni del Consiglio ai sensi del paragrafo 7 sono pubblicate, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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