Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 1986
1. Gli Stati membri tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente alla presente direttiva. 2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori è costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa è tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfi le suddette condizioni.
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