Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente J. MOORE (1) GU n. C 237 del 18. 9. 1985, pag. 3. (2) GU n. C 352 del 31. 12. 1985, pag. 291. (3) GU n. C 101 del 28. 4. 1986, pag. 5. (4) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
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