Art. 2 · 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il

Art. 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il

In vigore dal 8 dic 1986
31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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