Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 dic 1986
Il raggruppamento di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, previsto dall', paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 78/660/CEE è possibile, per gli enti creditizi, unicamente per le sottovoci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da lettere minuscole ed è consentito solo nell'ambito delle norme emenate dagli Stati membri in materia. SEZIONE 3 STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:635:oj#art-3