Art. 3
In vigore dal 8 dic 1986
Il raggruppamento di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, previsto dall', paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 78/660/CEE è possibile, per gli enti creditizi, unicamente per le sottovoci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da lettere minuscole ed è consentito solo nell'ambito delle norme emenate dagli Stati membri in materia.
SEZIONE 3
STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE
Storico versioni
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