Art. 8
In vigore dal 1 dic 1986
1. Gli Stati membri presumono che l'indicazione del rumore aereo emesso da un apparecchio domestico risponda alle prescrizioni della presente direttiva e che i controlli siano stati effettuati dagli Stati membri in modo adeguato se le misure per la determinazione del livello nominale del rumore aereo emesso e i controlli sono stati effettuati:
a) conformemente alle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali, oppure
b) conformemente alle norme o regole tecniche nazionali di cui al paragrafo 2, qualora, nei settori contemplati da tali norme e regole, non esistano norme armonizzate.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle rispettive norme e regole tecniche nazionali che sono previste al paragrafo 1, lettera b), e che essi ritengono conformi alle prescrizioni dell'articolo 6. La Commissione comunica immediatamente questo testo agli altri Stati membri. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione notifica agli Stati membri le norme e regole tecniche che beneficiano della presunzione di conformità alle prescrizioni dell'articolo 6.
Gli Stati membri devono assicurare la pubblicazione dei riferimenti di tali norme e regole tecniche nazionali. La Commissione ne assicura parimenti la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
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