Art. 7
In vigore dal 1 dic 1986
Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a far sì che il fabbricante, o l'importatore, se decide di non ritirare dal mercato la partita difettosa, corregga immediatamente l'informazione qualora, da un controllo effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, risulti che il livello di rumore aereo emesso dalla partita degli apparecchi in questione è superiore al livello dichiarato.
Storico versioni
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