Art. 5

Art. 5

In vigore dal 1 dic 1986
1. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli apparecchi domestici per motivi riguardanti l'informazione sul rumore aereo da essi emesso se tale informazione è conforme alle prescrizioni della presente direttiva per detti apparecchi. 2. Fatti salvi i risultati dei controlli per sondaggio che possono essere effettuati dal momento in cui gli apparecchi domestici sono esposti ai potenziale acquirenti, gli Stati membri ritengono che la pubblicazione delle informazioni sul rumore aereo è conforme alla presente direttiva. Articolo 6 1. a) Il metodo generale di misurazione per determinare il rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici deve possedere una precisione tale che l'incertezza delle misurazioni, per i livelli di potenza acustica ponderati A, comporti deviazioni normali non superiori a 2 dB. Le deviazioni normali di cui al primo comma traducono gli effetti cumulati di tutte le cause di incertezza delle misurazioni, salvo le variazioni dell'emissione di rumore della fonte sonora dell'apparecchio le quali si verificano tra una prova e l'altra. b) Per ciascuna famiglia di apparecchi, il metodo generale di cui alla lettera a) è completato da una descrizione riguardante ubicazione, montaggio, carico e funzionamento degli apparecchi domestici nelle condizioni di misurazione che simulano un'utilizzazione normale e che garantiscono soddisfacenti condizioni di ripetitività e di riproducibilità della prova. Lo scarto tipo di riproducibilità deve essere precisato per ciascuna famiglia di apparecchi. 2. Il metodo statistico che serve per verificare il livello di rumore dichiarato degli apparecchi di una partita è un controllo mediante la misurazione di un campione, prelevato da singole partite di apparecchi, mediante prove unilaterali. I parametri statistici fondamentali del metodo statistico devono essere tali che la probabilità di accettazione sia pari al 95 % nel caso in cui il 6,5 % dei valori di emissione acustica di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente è pari a 3. Il metodo statistico prescelto richiede l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari a 3,5 dB. Anteriormente al 1o gennaio 1991 il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa nuovi valori di effettivo e di scarto tipo di riferimento per ciascuna famiglia di apparecchi domestici.
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