Art. 9

Art. 9

In vigore dal 24 nov 1986
1. Al termine di ogni esperimento si deciderà se l'animale debba essere mantenuto in vita oppure ucciso con un metodo umanitario; comunque, esso non sarà mantenuto in vita se quand'anche la sua salute fosse ritornata normale sotto tutti gli altri aspetti, è probabile che esso rimanga in permanenti condizioni di sofferenza o di angoscia. 2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 devono essere prese da una persona competente, preferibilmente un veterinario. 3. Qualora, al termine di un esperimento: a) un animale debba essere mantenuto in vita, esso sarà trattato in modo adeguato alle sue condizioni di salute e posto sotto la sorveglianza di un veterinario, o di altra persona competente e tenuto in condizioni conformi alle disposizioni dell'. Tuttavia, si potrà derogare alle condizioni fissate al presente paragrafo, qualora, a parere di un veterinario, ciò non comporti alcuna sofferenza per l'animale; b) un animale non debba essere mantenuto in vita o non possa beneficiare delle disposizioni di cui all' concernenti il suo benessere, esso verrà ucciso al più presto, con un metodo umanitario.
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